| Acqua Pubblica? una una ''piccola Falla'' nella delibera di Giunta |
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di Salvatore Carnevale il 23 settembre 2011 la Giunta del Comune di Napoli ha deliberato per la trasformazione dell'Arin da SpA in Azienda speciale delibera a firma dell'Assessore ai Beni Comuni Alberto Lucarelli e dell'Assessore al Bilancio Riccardo Realfonzo. A seguito della lettura della delibera, prodotta dalla Giunta Comunale (fermo restando sulla condivisione ideologica, per bloccare la mercificazione dei titoli azionari in caso di dissesto finanziario del Comune per poi tendere al grande “sogno” della municipalizzata…, di cui mi sono sempre fatto portatore dall’inizio della lotta per l’acqua pubblica), rimango perplesso sulle modalità adottate nella stessa delibera per arrivare all’istituzione dell’azienda speciale per questi motivi: 1) si continua a parlare di trasformazione e non di messa in liquidazione dell’Arin s.p.a.: gli stessi articoli del codice civile, citati nella delibera di Giunta, (2498 e s.s.) non bloccano, di fatto, l’azione privatistica innescata dalle precedenti Giunte, infatti, l’art.2499 c.c. responsabilità dei soci dice che: <<la trasformazione di una società non libera i soci, a responsabilità illimitata, dalla responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori alla iscrizione della deliberazione di trasformazione nel registro delle imprese, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata, non hanno negato espressamente la loro adesione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione>>. A tal fine i creditori sono quelli della sola società Arin s.p.a. (eventuali, visto che il bilancio della partecipata è stato chiuso con un utile di esercizio) o anche quelli del Municipio (visto che il Municipio ha la totalità dei titoli azionari equivalenti a titoli di credito esigibili nei confronti dei terzi creditori)? A mio parere i creditori interessati e da coinvolgere per l’assenso sono sia quelli (eventuali) dell’Arin s.p.a. che del Municipio. Ciò vuol dire anche che dal punto di vista dei creditori sociali, l'effetto sarà quello di aggiungere alla responsabilità della società ante-trasformazione quella, illimitata, dei soci in questo caso del Municipio di Napoli. Operazione molto delicata e complessa nella sua attuazione. Inoltre, l’assunzione della responsabilità illimitata da parte del Municipio, in caso di dissesto finanziario dello stesso, potrebbe pregiudicare il patrimonio dell’azienda speciale (fatto di beni mobili e immobili) il quale non è stato (nel nuovo atto costitutivo da approvare in Consiglio) e non potrà essere tutelato nella sua autonomia patrimoniale in caso di trasformazione societaria. E’ come se fosse una s.p.a. “mascherata” dietro un’azienda speciale. Cosa diversa sarebbe invece una costituzione ex novo dell’azienda speciale e una messa in liquidazione dell’Arin s.p.a. tutelando e conservando ovviamente il personale e il patrimonio; 2) Il cambio della personalità giuridica non esclude che l’affidamento della gestione del s.i.i. deve essere assoggettato a gara d’appalto visto che il secondo quesito referendario, relativo a questo argomento, fu bocciato dalla Corte Costituzionale, la quale faceva riferimento alla legislazione vigente sia comunitaria sia statale. Il problema si pone anche in caso di costituzione ex novo dell’azienda speciale. Il problema non esisterebbe se ci fosse una legislazione di riferimento. La legislazione vigente è ferma sul concetto della libera concorrenza quindi sull’obbligo della gara d’appalto anche per un’azienda speciale. Una soluzione possibile fino a qualche anno fa, per una gestione del s.i.i. con affidamento diretto, sarebbe stata quella di una delibera della Giunta Regionale (unico Ente locale con potestà legislativa deputato a legiferare anche in maniera non conforme alle leggi dello stato) atta ad istituire l’azienda speciale e a regolamentare l’affidamento diretto in funzione di una tutela dei diritti e per il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, in una concezione d’interessi sovracomunali. Purtroppo, su questa reale possibilità di ripubblicizzazione, i partiti politici che si dichiaravano vicini alle istanze dei cittadini e dei movimenti hanno prodotto un ritardo epocale. Con riferimento all’affidamento diretto e alla tutela del personale, in caso di trasformazione o costituzione ex novo si invita a leggere la Delibera C.d.M. del: 22-07-2011 / Impugnativa nei confronti della regione Puglia. 3) l’Autority, citata nella delibera di Giunta, chiamata in causa dalla precedente delibera della Giunta Iervolino ha dato il suo parere in merito alla richiesta di affidamento diretto, senza gara d’appalto? Questa ultima e importante notizia mi sfugge e vorrei saperne di più. In conclusione, penso che il processo di trasformazione della società Arin s.p.a. non serve a niente mentre una costituzione ex novo (fermo restando nella ricerca di una soluzione per la tutela dei lavoratori), forte di un concetto di autonomia finanziaria e patrimoniale dalle sorti del Municipio previsto nell’atto costitutivo e statutario, possa servire a bloccare la “mercificazione dell’acqua” del singolo Municipio. Riuscire in questo, non significherebbe bloccare la strategia della privatizzazione né ad affermare che Napoli è la capitale dell’acqua pubblica (Napoli non ha l’acqua ha solo un pezzo di rete idrica da gestire), poiché il vero dramma sta nel fatto che la ripubblicizzazione dell’acqua è stata ostacolata seriamente dalla frammentazione degli A.T.O. (Ambiti Territoriali Ottimali) iniziata dalla finanziaria del 2007 passata con il Governo Prodi “calpestando” la proposta di legge d’iniziativa popolare (accompagnata da 400.000 che era stata consegnata, nel 2006, tra le mani del presidente della Camera On F. Bertinotti, che (causa della “sorte”) aspetta ancora di essere discussa. La vera lotta e/o rivendicazione va fatta per costruire legislativamente, a livello nazionale, un concetto di responsabilità compartecipe, nella gestione del s.i.i., dei Comuni che si approvvigionano alla stessa rete idrica e se questo fosse espresso in una formula di municipalizzazione del s.i.i. sarebbe straordinario. Postato il Martedi, 7 di Febbraio del 2012 (19:33:29) da: webmaster Valuta questo articolo
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